Da qualche tempo alcuni professori hanno introdotto la cosiddetta “bocciatura a camicia”. Al di là di ogni polemica imperversata sui social, è nostro interesse concentrarci su cosa vuol dire per lo studente vedere registrata ufficialmente la propria bocciatura.
Questo modus operandi è da sempre presente negli Statuti delle varie Università italiane così come nella nostra ma, a seguito delle lotte studentesche degli anni ’70, era stato abbandonato dai più preferendo “rimandare” lo studente al successivo appello oppure usare il documento della bocciatura per i soli fini statistici.
Uno dei problemi che lo studente incontra anche nel solo informarsi sulla questione è che la verbalizzazione della bocciatura non è codificata nello Statuto della nostra Scuola né è utile lo Statuto d’Ateneo, il quale rimanda alla regolamentazione delle diverse facoltà.
Data la difficoltà nel reperimento di informazioni certe e nonostante ci sia stato assicurato che questa novità “non ha alcuna ripercussione” sulle/gli studentesse/i, ci sentiamo in dovere di diffondere le informazioni che abbiamo trovato:
- Regio Decreto n. 129/ 1938 art. 43, commi 4 e 5: “Lo studente che si ritiri durante un esame è considerato riprovato. Lo studente riprovato non può ripetere l’esame nella medesima sessione”
- Statuto di Ateneo, articolo 20 comma 8: “In ciascuna sessione lo studente in regola con gli adempimenti amministrativi può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dal regolamento didattico di ciascun corso di studio. I candidati che sostengono un esame di profitto possono ritirarsi nel corso dello svolgimento della prova. Il tempo che deve intercorrere tra un esame non superato e l’ammissione dello studente ad una successiva seduta dello stesso di norma è stabilito dalla Struttura didattica competente.” [www.unina.it/ateneo/attiNorme/statuto]
- Regolamento di Scuola: “Per ogni sessione sono previsti due appelli, distanziati di almeno 15 giorni. Per il 4°, 5° e 6° anno di corso è previsto un terzo appello nella 1a e nella 2a sessione. Per ogni sessione, comunque, lo Studente può partecipare massimo a due appelli.” [http://www.medicinacds.unina.it/guida/Guida%202014_2015.pdf]
Tenendo presente che tutto il sistema di Segreteria Didattica è informatizzato ed unico per l’intero Ateneo (quindi qualsiasi distinzione vera o supposta tra le varie Scuole è impossibile) ed essendo già settato per non far prenotare l’esame in cui ci si è “ritirati” (spontaneamente o come dicitura), quello che si verificherà è che il Sistema Informatico ESIS registrerà il “ritirato” impedendo la riprenotazione dell’esame nella stessa sessione. Tutto questo vale anche se ci si riuscisse a prenotare l’esame in qualche altro modo e lo si superasse, in quanto la “forzatura” di tale sistema non può essere effettuato da nessun organo di scuola. Tutto ciò è provato e confermato dalla nostra Segreteria Studenti!
Quindi il solo ed unico risultato sarà perdere l’esame o le altre date della stessa sessione!
D’altro canto per averne la conferma basta chiedere a qualsiasi studente di Giurisprudenza, scuola in cui questo modus operandi è sempre stato presente!
COORDINAMENTO II POLICLINICO